Supporto
Il contatore è lo strumento attraverso il quale è possibile misurare la quantità di gas (mc) e di energia elettrica (kW) che viene consegnata al consumatore finale.
Il contatore è di proprietà della società di distribuzione, deputata alla gestione e manutenzione di reti e contatori, di eventuali interventi tecnici e di sicurezza, nonché della rilevazione dei dati di consumo sulle singole utenze.
CONTATORE DEL GAS
Esistono tre diverse tipologie di contatori gas:
- Contatore gas di tipo elettronico con correzione in temperatura: la misura rilevata necessita dell’applicazione di un coefficiente correttivo della pressione (Coefficiente C. - cfr. Guida alla bolletta 2.0) per poter determinare la corrispondente misura in Smc.
È dotato di un display digitale, navigabile tramite pulsante di attivazione, che mostra i dati di consumo (a seconda del modello installato); per questa tipologia di contatore il dato di lettura viene teletrasmesso alla società di distribuzione competente, ma anche il cliente finale può comunicare il dato di lettura al proprio venditore seguendo la procedura qui indicata (cfr. Come posso comunicare l’autolettura del gas?). - Contatore gas di tipo elettronico con correzione in temperatura e pressione: rileva la misura direttamente in Smc.
È dotato di un display digitale, navigabile tramite pulsante di attivazione, che mostra i dati di consumo (a seconda del modello installato); per questa tipologia di contatore il dato di lettura viene teletrasmesso alla società di distribuzione competente, ma anche il cliente finale può comunicare il dato di lettura al proprio venditore seguendo la procedura qui indicata (cfr. Come posso comunicare l’autolettura del gas?). - Contatore gas di tipo meccanico: è dotato di display analogico nel quale è possibile rilevare il dato di consumo (lettura gas); per questa tipologia di contatore la rilevazione del dato di lettura viene effettuata dalla società di distribuzione locale competente o direttamente dal cliente finale seguendo la procedura qui indicata (cfr. Come posso comunicare l’autolettura del gas?).
CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA
Esistono tre diverse tipologie di contatori di energia elettrica, tutte di tipo elettronico (smart meter di prima generazione “1G” o seconda generazione “2G”)
- Contatore elettronico gestito per fasce: è il contatore elettronico in grado di misurare l’energia consumata nelle diverse fasce orarie (F1, F2 e F3), nel dettaglio:
- Fascia F1: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali.
- Fascia F2: da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali; sabato, dalle 7.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali.
- Fascia F3: da lunedì a sabato, dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata.
- Contatore elettronico gestito orario: è il contatore elettronico in grado di misurare l’energia consumata ora per ora, di norma installato su utenze con potenza disponibile superiore a 50 kW.
- Contatore elettronico gestito monorario: è il contatore elettronico non ancora riprogrammato e quindi non in grado di misurare l’energia consumata distinguendo tra le diverse fasce orarie o ore della giornata, attualmente tali tipologie di contatori sono in fase di sostituzione da parte della società di distribuzione.
Per tutte le tipologie di contatori sopra indicate il dato di lettura viene teletrasmesso alla società di distribuzione competente, tuttavia il cliente finale può sempre comunicare l’autolettura seguendo la procedura qui indicata (cfr. Come posso comunicare l’autolettura della luce?).
SGR mette a disposizione alcuni servizi anche direttamente da Internet, così potrai accedere ai nostri sportelli da casa, all'orario che preferisci, in tutta comodità!
Accedendo all’area riservata potrai visualizzare le fatture, consultare lo storico dei consumi, gestire i dati personali, comunicare in tempo reale l'autolettura e molto altro ancora.
Ti ricordiamo che la registrazione online non annulla la spedizione a mezzo posta della bolletta cartacea e/o del bollettino, bensì la integra con la spedizione anche a mezzo posta elettronica; le fatture, quindi, continuano a essere spedite regolarmente anche in formato cartaceo.
Solamente se lo desideri, è possibile annullare la spedizione a mezzo posta delle bollette, attivando il servizio gratuito aggiuntivo «Bollett@click».
- Spesa per la materia gas naturale/energia: comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale/energia elettrica al cliente finale, tra le quali le voci relative all’approvvigionamento all’ingrosso della materia prima gas e all’acquisto dell’energia elettrica e per tutte le attività connesse, la commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei clienti). Per i clienti serviti in tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico, la voce comprende anche l’applicazione dello sconto per tale formato di emissione.
- Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori (sia sul mercato libero sia per il servizio di tutela) di consegnare ai clienti finali il gas naturale/energia elettrica da loro consumato/a tra i quali gli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura (ad esempio la lettura del contatore e messa a disposizione dei dati di consumo).
- Spesa per oneri di sistema: comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas/elettrico che vengono pagati da tutti i clienti finali dei servizi. (ad esempio Risparmio energetico e fonti rinnovabili).
- Ricalcoli: voce presente solo se nella bolletta vengono ricalcolati importi già fatturati in bollette precedenti (es: presenza di consumi stimati, oppure, in casi molto rari, rettifiche di misure del contatore). Detti importi potrebbero essere da addebitare o accreditare a tuo favore.
- Altre partite: voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio possono essere compresi in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento, servizi accessori (es. manutenzione caldaia).
- Totale Imposte e Totale IVA: comprendono le voci relative all’imposta di consumo accisa e all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
- Bonus sociale: voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici a cui è riconosciuto un importo a credito a seguito di applicazione del bonus sociale.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’ARERA al seguente indirizzo , oppure nella sezione Guida alla bolletta 2.0 presente all’interno del nostro sito.
Le imposte applicate sulla fornitura di gas metano sono: l’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
- L’accisa si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).
- L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dell’ARERA.
- L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.
Le imposte applicate sulla fornitura di energia elettrica sono: l’imposta erariale sul consumo (accisa) e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dell’ARERA.
L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è attualmente pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.
In bolletta è sempre possibile verificare se i consumi fatturati sono effettivi oppure stimati, puoi verificare tale dato al punto n. 4 ‘Quanto ho consumato?’ e al punto n. 5 ‘Letture e consumi’.
In mancanza del dato di lettura da parte del Distributore locale e in assenza di autolettura da parte del cliente, il venditore deve ricorrere alla stima dei consumi al fine di rispettare la periodicità di fatturazione imposta dalla normativa ARERA.
Le stime hanno l’obiettivo di ricostruire/prevedere il consumo avvenuto non avendo a disposizione una lettura effettiva. Per questo il venditore usa le informazioni in suo possesso: le letture e fatture dello stesso periodo dell’anno precedente e i dati che ha comunicato il distributore sul tipo di consumo e il valore annuo previsto.
Trattandosi di una stima, il dato potrebbe essere inferiore o superiore rispetto al dato di misura reale. Questa differenza dura soltanto fino all’arrivo della successiva lettura. All’arrivo del primo dato di misura effettiva disponibile (inviato dall’utente con autolettura o dal distributore) si effettua infatti un “ricalcolo”. Il consumo che era stato calcolato in base a stima viene “ricalcolato” in base al dato effettivo disponibile, in modo che ciò che viene fatturato sia corrispondente sempre al consumo effettivo.
Se ritieni che i consumi stimati indicati nella bolletta non siano in linea con i consumi effettivi e, quindi, l’importo che è stato fatturato in bolletta non sia corretto, puoi segnalarlo a SGR Servizi attraverso il Servizio Clienti (call center, e-mail, sportello online, sportello clienti presenti sul territorio). SGR Luce e Gas procederà a effettuare le necessarie verifiche nei tempi minimi necessari e, qualora i consumi e l’importo non siano corretti, dopo avere ricevuto la lettura del Distributore o l’autolettura, procederà a un conguaglio/ricalcolo nella prima bolletta utile.
Ciò significa che, in tal modo, SGR Luce e Gas ti restituirà le somme eventualmente pagate in più (se aveva stimato consumi superiori a quelli effettivi) o a richiedere le somme eventualmente pagate in meno (se aveva stimato consumi inferiori a quelli effettivi).
In ogni caso il cliente resta sempre libero di comunicare l’autolettura (cfr. modalità nella sezione Contatore e Consumi)
Il conguaglio dei consumi stimati avviene nella prima bolletta utile a fronte della comunicazione della lettura di consumo da parte tua o dal Distributore locale.
Potrai verificare l’importo e la quantità dei mc/kWh conguagliati al punto n. 10 ‘Dettagli su Imposte. IVA e ricalcoli’; l’importo ricalcolato a debito o a credito non corrisponderà a quanto precedentemente versato nella fattura stimata in quanto il ricalcolo non comprende né le quote fisse (in quanto le stesse non cambiano in base al consumo e una volta fatturate non serve un ricalcolo), né l’importo versato a fronte dell’aliquota IVA, questo perché l’IVA precedentemente addebitata non verrà riaddebitata nella nuova fattura sulla quale l’aliquota viene calcolata sull’imponibile già stornato dell’importo relativo ai consumi stimati e alle imposte già versate.
Dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la delibera 463/2016/R/com dell’ARERA che prevede per i clienti del Mercato Vincolato la seguente periodicità di fatturazione:
- Tipologia di punti di riconsegna - Frequenza di fatturazione
- Con consumo inferiore a 500 smc/anno Quadrimestrale
- Con consumo fra 500 e 1.500 smc/anno Bimestrale
- Con consumo fra 1.500 e 5.000 smc/anno Bimestrale
- Con consumo oltre 5.000 smc/anno Mensile
- Punti che prevedono obbligo di dettaglio giornaliero Mensile
Per i clienti che hanno già scelto una delle vantaggiose offerte di SGR rimane valida la periodicità di fatturazione prevista dal contratto sottoscritto.
L’Opzione Inverno prevede l’emissione di fatture a Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Novembre e Dicembre, aumentando il numero di fatture emesse rispetto a quanto previsto dal TIF (Testo Integrato per la Fatturazione), per ridurre l’impatto del freddo sull’economia familiare. Nel caso di consumi annuali inferiori a 500 Smc e superiori a 5.000 Smc, la periodicità di fatturazione sarà invece rispettivamente bimestrale e mensile.
Per attivare l’Opzione Inverno ti invitiamo a contattare il numero verde 800.900.147, oppure a rivolgerti allo sportello più vicino, nonché direttamente servendoti dei servizi offerti da MY SGR.
Le fatture di energia elettrica vengono emesse sulla base delle condizioni previste dal TIF, Testo integrato delle disposizioni previste da Arera in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, la frequenza di fatturazione varia in base alla tipologia di cliente finale servito.
Se sei un cliente finale domestico, la tua fattura sarà sempre bimestrale: ciò significa che sarà emessa ogni due mesi e conterrà quindi due mesi di consumo. Per tutti i nuovi clienti domestici la prima fattura sarà emessa quindi due mesi dopo la data di inizio di fornitura.
Se sei invece un cliente finale non domestico, il TIF prevede che la tua fattura sarà emessa sulla base della tensione e della potenza disponibile del tuo impianto, e non quindi sulla base del tuo consumo effettivo.
Se sei un cliente non domestico in media o alta tensione, la tua fattura sarà sempre mensile.
Se sei un cliente non domestico in bassa tensione, la tua fattura sarà bimestrale se il tuo impianto ha una potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW. Se il tuo impianto supera invece i 16,5 kW di potenza disponibile, la tua fattura sarà mensile.
Puoi sempre contattarci per aumentare la frequenza di fatturazione delle tue bollette elettriche, ma mai per diminuirla, in quanto il TIF non permette ai venditori di energia elettrica di emettere bollette trimestrali o quadrimestrali.
Il canone tv è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai venditori di energia elettrica. Dal 2016, infatti, lo Stato ha introdotto la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale. L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno.
Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
I venditori di energia elettrica sul territorio italiano agiscono quindi come soggetti passivi e sono tenuti dal 2016 alla riscossione del canone tv mediante addebiti rateali fatturati nelle bollette di energia elettrica e al successivo riversamento di tali importi all’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori informazioni sul canone tv, ti invitiamo a consultare la pagina dell’Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv
È sempre la società di distribuzione locale competente che si occupa della sostituzione programmata dei contatori gas e di energia elettrica.
Attualmente i contatori della luce sono stati per lo più già sostituiti dai nuovi modelli elettronici (smart metering 2G di seconda generazione), mentre per quanto riguarda i contatori gas sono ancora in corso le sostituzioni dei vecchi contatori di tipo meccanico.
Se hai ancora un vecchio modello di contatore gas ed energia elettrica potresti quindi ricevere una comunicazione scritta dalla società di distribuzione locale competente che ti informa della prossima sostituzione.
Ti ricordiamo che il personale che effettua l'operazione deve sempre essere munito di un tesserino di riconoscimento con l'indicazione della società di distribuzione, richiedilo sempre.
La lettura del contatore viene effettuata dal personale della società di distribuzione.
Secondo le normative vigenti infatti il soggetto che gestisce la rete urbana di distribuzione del gas e di energia elettrica si deve occupare di rilevare la lettura dei contatori presenti sulla propria rete.
Si parla di tentativi di lettura poiché ci sono casi in cui l’operatore non ha la possibilità di raggiungere fisicamente il contatore. Si parla quindi di tentativo (e non di una lettura certamente effettuata) quando il contatore si trova in posizione non accessibile dall’esterno e il cliente non è presente per far accedere il letturista inviato dal distributore.
Nel caso in cui il tentativo di lettura non vada a buon fine il distributore lascia un avviso in cui informa di essere passato senza successo e invita il cliente a contattare il suo venditore di gas per comunicare l’autolettura.
Sì, nel territorio storicamente servito da SGR Servizi, sulle prese dotate di contatore meccanico, senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale, è previsto un apposito piano migliorativo delle letture da rilevare, rispetto al numero minimo previsto dalla normativa vigente.
Questo piano non fa distinzione tra mercato libero e tutelato. L’obiettivo di SGR Servizi è garantire:
- Tre tentativi di lettura all'anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- Cinque tentativi di lettura all'anno per i clienti con consumi da 501 a 1500 Smc/anno;
- Almeno sei tentativi di lettura l'anno per i clienti con consumi da 1500 a 5000 Smc/anno;
- Almeno un tentativo tutti i mesi per i clienti con consumi sopra 5.000 Smc/anno.
Anche in questo caso, se il tentativo di lettura non va a buon fine, l'operatore lascerà un avviso.
- Se hai installato presso la tua abitazione un contatore di tipo meccanico, SGR indica in fattura, nella sezione «Date da ricordare», la data prevista per la prossima fattura e l’intervallo utile per inviare l’eventuale autolettura.
Per poter effettuare la lettura è sufficiente annotare i numeri neri presenti sulla mascherina del contatore (esclusi i decimali, di solito in colore rosso e separati dagli altri da un puntino o una virgola) e trasmetterli a SGR con le modalità che riportiamo sotto. - Se hai installato presso la tua abitazione un contatore di tipo elettronico denominato “Smart meter”, potrebbe capitare che seppure il contatore funzioni correttamente, qualche volta non teletrasmetta: per evitare una fatturazione con lettura stimata, ti consigliamo di comunicare il dato di lettura tra il primo giorno del mese e il quinto giorno del mese (ad esempio tra il 1 giugno e il 5 giugno).
Per poter effettuare la lettura è sufficiente premere una sola volta il pulsante solitamente di colore rosso o di dimensione un po' più grande fra quelli presenti (a seconda della tipologia installata); in questo modo si accenderà il display con i dati di consumo. Negli altri casi ti consigliamo di accedere al sito del distributore locale per consultare il manuale del modello specifico installato. In particolare nella provincia di Rimini le società di distribuzione sono le seguenti: - Adrigas S.p.A.
- Inrete Distribuzione Energia S.p.A. (comune di Riccione)
- Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. (comuni di Montefiore Conca e Morciano di Romagna)
- Ti ricordiamo che se il tuo contatore non trasmette i dati di lettura da 2 mesi, SGR ti invierà un SMS come promemoria per l’autolettura.
La trasmissione dell’autolettura può essere sempre effettuata con le seguenti modalità: - contattando il numero verde 800 900 147 attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.00 (orario continuato) e parlando direttamente con un operatore
- contattando il numero verde 800 900 147, opzione 9 attivo 24 ore
- mezzo e-mail all’indirizzo: servizioclienti@sgrlucegas.it
- tramite MY SGR, alla sezione «Comunica la lettura»
L’Autorità del settore energetico (ARERA) prevede che la società di distribuzione effettui un numero minimo di tentativi di lettura.
Il numero dei tentativi è stabilito in base al consumo annuo del cliente ed alla tipologia di contatore.
In particolare, in caso di contatore meccanico, il tentativo di lettura è previsto:
- almeno una volta l’anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- almeno 2 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- almeno 3 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
Se l'impianto del cliente è dotato di contatore elettronico, questa tipologia di dispositivi trasmette elettronicamente la lettura alla società di distribuzione, che a sua volta trasmette il dato alle società di vendita ogni mese. Una minima parte dei contatori elettronici attualmente installati, seppur funzionanti sotto l'aspetto della misurazione, possono riscontrare in qualche periodo dell'anno anomalie nella trasmissione elettronica della lettura al distributore, ad esempio per problemi di copertura radio. In questo caso, la società di distribuzione, invia personale per raccogliere letture sul posto con la stessa frequenza dei contatori meccanici.
Per modificare la potenza del tuo contatore, basta contattare il nostro servizio clienti al numero verde 800.900.147 e comunicare la potenza desiderata per il tuo impianto.
Una volta ricevuta la tua richiesta, ti invieremo un preventivo dettagliato senza alcun impegno.
Potrai quindi decidere liberamente se accettarlo o meno, senza vincoli.
La trasmissione dell’autolettura di energia elettrica può essere sempre effettuata con le seguenti modalità:
- contattando il numero verde 800 900 147 attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.00 (orario continuato) e parlando direttamente con un operatore
- mezzo e-mail all’indirizzo: servizioclienti@sgrlucegas.it
La trasmissione dell’autolettura di energia elettrica da parte del Cliente finale a SGR può essere effettuata ogni giorno, ma è bene specificare che se la comunicazione dell’autolettura ha l’obiettivo di evitare le stime in bolletta, l’autolettura deve essere fatta l’ultimo giorno di ogni mese o i primi giorni del mese successivo.
L’autolettura può essere comunicata in tutti i casi di contatore monorario, contatore trattato per fasce o contatore di ultima generazione (smart meter 2G) e in particolare in tutti i casi in cui il Distributore fornisca a SGR Servizi dati stimati per più di due mesi consecutivi.
Non è possibile invece comunicare l’autolettura per i contatori trattati orari.
SGR consiglia quindi i propri clienti di verificare sempre al punto 4 e al punto 5 della bolletta se i dati di misura sono stimati o effettivi: se questi sono stimati per almeno 2 bollette consecutive, è consigliabile comunicare l’autolettura del contatore perché significa che il Distributore non riesce a rilevare una lettura effettiva e a trasmetterla a SGR.
Ci teniamo a precisare che il responsabile dei dati di misura e delle procedure di rilevazione e trasmissione delle letture di energia elettrica è il Distributore su tutti i contatori di energia elettrica a livello nazionale e SGR, in qualità di venditore, non è tenuto a leggere i contatori per conto del Cliente finale.
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