Supporto
L’agevolazione d’imposta viene applicata esclusivamente nel caso in cui le utenze in questione ricadano tra le tipologie d’uso aventi diritto e il cliente/rappresentante legale presenti regolare istanza.
Per verificare se la tua attività rientra tra le categorie che hanno diritto all’agevolazione d’imposta, ti consigliamo di scaricare i moduli di domanda presenti sul nostro sito alla voce “Modulistica On-line” – Richiesta agevolazioni d’Imposta – GAS e Richiesta agevolazione IVA – GAS, nei quali troverai l’elenco aggiornato delle tipologie d’uso aventi diritto.
Per effettuare la domanda di agevolazione imposte è necessario compilare l’apposito modulo e riconsegnarlo a SGR, corredato del Certificato della Camera di Commercio – CCIAA e della copia del documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante, utilizzando uno dei seguenti canali:
- Posta: SGR Servizi Spa, Via Chiabrera 34/b 47924 , Rimini (RN)
- E-mail: servizioclienti@sgrlucegas.it
- Fax: 0541.303067
L’esenzione d’imposta viene applicata esclusivamente nel caso le utenze in questione ricadano tra le tipologie d’uso aventi diritto e il cliente/rappresentante legale presenti regolare istanza.
Per verificare se la tua attività rientra tra le categorie che hanno diritto all’esenzione di imposta, ti consigliamo di scaricare il modulo di domanda presente sul nostro sito alla voce “Modulistica On-line”- Richiesta esenzione dell’Imposta sul GAS, nel quale troverai l’elenco aggiornato delle tipologie d’uso aventi diritto.
Per effettuare la domanda di esenzione imposte è necessario compilare l’apposito modulo e riconsegnarlo a SGR Servizi, corredato del Certificato della Camera di Commercio – CCIAA, della Relazione tecnico–quantitativa sul consumo di gas naturale utilizzato nei processi dichiarati e della copia del documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante, utilizzando uno dei seguenti canali:
- Posta: SGR Servizi Spa, Via Chiabrera 34/b 47924 , Rimini (RN)
- E-mail: servizioclienti@sgrlucegas.it
- Fax: 0541.303067
Vi sono inoltre particolari categorie di utenze che possono richiedere l’esenzione IVA, che elenchiamo di seguito:
- Esportatori abituali, ovvero operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di “esportatore abituale” grazie al quale possono effettuare, l’anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond);
- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari;
- Organizzazioni internazionali riconosciute;
- Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.);
- Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
A riguardo, per ulteriori informazioni e chiarimenti, ti invitiamo a prendere contatto con il nostro servizio clienti utilizzando uno dei seguenti canali:
- Posta: SGR Servizi Spa, Via Chiabrera 34/b 47924, Rimini (RN)
- E-mail: servizioclienti@sgrlucegas.it
- Fax: 0541.303067
Tutte le forniture per usi domestici nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW hanno delle agevolazioni sull’imposta erariale di consumo (accisa) sulla base dei consumi mensili: in pratica, un cliente domestico nell’abitazione di residenza non paga mensilmente l’accisa se il suo consumo mensile risulta non superiore ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 kW e fino a 3 kW.
Tutte le altre utenze domestiche non residenti e quelle residenti superiori ai 3 kW devono pagare l’accisa sull’energia elettrica su ogni kWh consumato mensilmente.
Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, le agevolazioni sull’accisa sono erogate a partire dal 2018 a tutte le imprese energivore, quindi con un forte consumo di energia elettrica (pari ad almeno 1 GWh/anno). A tali imprese sono riconosciute delle agevolazioni nelle bollette elettriche mediante l’applicazione da parte dei distributori di aliquote differenziate della componente Asos, in funzione della classe di agevolazione a cui appartengono.
In aggiunta alle categorie sopra indicate, il trattamento fiscale agevolato viene applicato inoltre nel caso le utenze ricadano tra le tipologie d’uso aventi diritto e il cliente/rappresentante legale presenti regolare istanza.
Per verificare se la tua attività/fornitura rientra tra le categorie che hanno diritto all'applicazione dell’IVA agevolata, ti consigliamo di scaricare il modulo di domanda presente sul nostro sito alla voce “Modulistica On-line” – Richiesta agevolazione IVA – LUCE, nel quale troverai l’elenco aggiornato delle tipologie d’uso aventi diritto.
Per effettuare la domanda di agevolazione è necessario compilare l’apposito modulo e riconsegnarlo a SGR Servizi, corredato del Certificato della Camera di Commercio – CCIAA e della copia del documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante, utilizzando uno dei seguenti canali:
- Posta: SGR Servizi Spa, Via Chiabrera 34/b 47924 , Rimini (RN)
- E-mail: servizioclienti@sgrlucegas.it
- Fax: 0541.303067
L’esenzione d’imposta viene applicata esclusivamente nel caso le utenze in questione ricadano tra le tipologie d’uso aventi diritto e il cliente/rappresentante legale presenti regolare istanza.
Per verificare se la tua attività rientra tra le categorie che hanno diritto all’esenzione di imposta, ti consigliamo di scaricare il modulo di domanda presente sul nostro sito alla voce “Modulistica On-line”- Richiesta di agevolazione delle accise sull’Energia Elettrica, nel quale troverai l’elenco aggiornato delle tipologie d’uso aventi diritto.
Per effettuare la domanda di esenzione imposte è necessario compilare l’apposito modulo e riconsegnarlo a SGR Servizi, corredato del Certificato della Camera di Commercio – CCIAA e della copia del documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante, utilizzando uno dei seguenti canali:
- Posta: SGR Servizi Spa, Via Chiabrera 34/b, 47924 , Rimini (RN)
- E-mail: servizioclienti@sgrlucegas.it
- Fax: 0541.303067
Vi sono inoltre particolari categorie di utenze che possono richiedere l’esenzione IVA, che elenchiamo di seguito:
- Esportatori abituali, ovvero operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di “esportatore abituale” grazie al quale possono effettuare, l’anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond);
- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari;
- Organizzazioni internazionali riconosciute;
- Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.)
- Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
A riguardo, per ulteriori informazioni e chiarimenti, ti invitiamo a prendere contatto con il nostro servizio clienti utilizzando uno dei seguenti canali:
- Posta: SGR Servizi Spa, Via Chiabrera 34/b, 47924, Rimini (RN)
- E-mail: servizioclienti@sgrlucegas.it
- Fax: 0541.303067
Bonus gas e Bonus elettrico sono entrambe misure di sostegno sociale, introdotte per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie numerose o in stato di vulnerabilità economica.
Per scoprire chi ha diritto e come ottenere il bonus consulta:
- la sezione dedicata sul nostro sito al seguente link https://www.sgrlucegas.com/bonus-sociale/
- la sezione dedicata sul sito di ARERA:
- bonus gas: https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm
- bonus energia elettrica https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm
Ti informiamo che, come da ordinaria procedura, la bolletta a credito viene automaticamente detratta nelle successive bollette fino a esaurimento del credito.
In alternativa è possibile richiedere il rimborso della fattura a credito tramite bonifico su conto corrente o assegno postale, compilando il modulo apposito, da restituire a SGR unitamente alla copia del documento di identità utilizzando uno dei seguenti contatti:
- posta: SGR SERVIZI S.p.A., Via Chiabrera 34/B - 47924 Rimini
- fax: 0541 303067
- e-mail: servizioclienti@sgrlucegas.it
Il Corrispettivo CMOR (laddove presente in fattura, puoi trovarlo al punto n. 10 "Dettagli su imposte, IVA e ricalcoli") è un addebito richiesto a titolo di indennizzo dal tuo precedente venditore, al quale risulta il mancato pagamento di una o più bollette: nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente venditore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo – il «Corrispettivo CMOR» – secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) TISIND - Testo integrato del Sistema Indennitario consultabile sul sito www.arera.it.
Ti confermiamo quindi che il «Corrispettivo CMOR» non è definito da SGR Luce e Gas, tuttavia, in ottemperanza alla normativa vigente, SGR Luce e Gas addebita tale corrispettivo, ne richiede il pagamento e in mancanza dello stesso potrà attivare la procedura di recupero del credito, così come previsto in situazioni di morosità.
Se quindi trovi il «Corrispettivo CMOR» applicato in fattura, puoi rivolgerti direttamente al tuo precedente venditore comunicandogli il codice di protocollo SII presente in bolletta, in quanto SGR Luce e Gas non dispone di informazioni relative al precedente contratto da te stipulato o alle eventuali morosità contestate.
Inoltre se avessi bisogno di assistenza per identificare il venditore precedente, potrai scrivere allo Sportello per il consumatore di energia scegliendo una delle seguenti modalità:
- fax al numero verde: 800 185 024,
- e- mail a info.sportello@acquirenteunico.it
- posta a Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico,
Richiesta Informazioni, Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma.
Per tua comodità e per qualsiasi ulteriore informazione in merito, indichiamo di seguito il Numero Verde dello Sportello per il consumatore 800 166 654 e i siti internet www.arera.it e www.sportelloperilconsumatore.it
In ogni caso, qualunque sia la modalità di richiesta prescelta, è indispensabile indicare nella richiesta il codice POD/PDR, che trovi al punto n. 6 "Dati della fornitura" della tua bolletta.
SGR si comporta come tutte le altre Aziende di vendita, applicando quanto disposto dalla normativa vigente. Infatti, l’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in ordine alla determinazione della base imponibile all’IVA, dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi la stessa è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alla controparte secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri verso terzi, accollati al cessionario o committente. Tale disciplina è in linea con le disposizioni della VI direttiva comunitaria n. 388/77 del 17 maggio 1977 la quale, all’art. 11, comma 2, lett. A) dopo aver premesso che la base imponibile è costituita per la cessione di beni e le prestazioni di servizi da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare, dispone in modo specifico che nella base imponibile si devono comprendere le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto.
Ti ricordiamo che riscuotendo l’ I.V.A. la nostra Società agisce come mero soggetto esattore di somme che vengono versate direttamente all’erario.
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4