SGR si comporta come tutte le altre Aziende di vendita, applicando quanto disposto dalla normativa vigente. Infatti, l’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in ordine alla determinazione della base imponibile all’IVA, dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi la stessa è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alla controparte secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri verso terzi, accollati al cessionario o committente. Tale disciplina è in linea con le disposizioni della VI direttiva comunitaria n. 388/77 del 17 maggio 1977 la quale, all’art. 11, comma 2, lett. A) dopo aver premesso che la base imponibile è costituita per la cessione di beni e le prestazioni di servizi da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare, dispone in modo specifico che nella base imponibile si devono comprendere le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto.
Ti ricordiamo che riscuotendo l’ I.V.A. la nostra Società agisce come mero soggetto esattore di somme che vengono versate direttamente all’erario.