Il canone tv è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai venditori di energia elettrica. Dal 2016, infatti, lo Stato ha introdotto la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale. L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno.
Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
I venditori di energia elettrica sul territorio italiano agiscono quindi come soggetti passivi e sono tenuti dal 2016 alla riscossione del canone tv mediante addebiti rateali fatturati nelle bollette di energia elettrica e al successivo riversamento di tali importi all’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori informazioni sul canone tv, ti invitiamo a consultare la pagina dell’Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv